BONUS IDRICO RISTRUTTURAZIONI ECOBONUSSUPERBONUS 110%

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Per favorire il risparmio di risorse idriche è riconosciuto un  bonus di 1.000 euro alle persone fisiche, residenti in Italia, che sostituiscono su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari

 i sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto

› la rubinetteria, i soffioni e le colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d’acqua limitato.

In particolare, l’agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute per

 la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate, e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti

 la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

È possibile utilizzare il bonus fino al 31 dicembre 2023.

L’agevolazione non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

 

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 Detrazione dall'IRPEF di una quota ripartita in 10 rate annuali.

 Fruibile esclusivamente da persone fisiche.

 La detrazione fiscale riguarda gli interventi di ristrutturazione eseguiti sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni dei condomini.

 Utilizzabile per installazione di climatizzatori e pompe di calore ad alta efficienza.

 Valida sino al 31/12/2024 con aliquota al 50%.

 Tetto massimo di spesa a 96.000€ per la ristrutturazione. Per spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, limite massimo di 10.000 euro per l’anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. 

 Obbligo di conservare ed esibire a richiesta degli uffici tutti i documenti relativi all’immobile oggetto della ristrutturazione.

 

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che fino al 31/12/2024 (legge di Bilancio 2022) sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

 per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

MODALITA' DI PAGAMENTO

Per usufruire del bonus è necessario che l'acquisto venga eseguito attraverso bonifico bancario o finanziamento (pagamenti con Bancomat, PostePay, Carta di Creditosono consentiti solo se connessi ad una documentazione precisa ed incontrovertibile dell’acquisto eseguito).

Il bonifico bancario, per essere accettato, deve essere di tipo “parlante”, ovvero dovrà contenere nella causale di pagamento i seguenti dati:

 Causale del versamento: “Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917 del 1986”

 Codice fiscale dell’acquirente oppure partita IVA

 Riferimento al numero della fattura

 Partita IVA o codice fiscale del beneficiario del pagamento

 

 

COMUNICAZIONE ENEA

 

I lavori che rientrano nel bonus ristrutturazione rientranti in quelli con obiettivi di risparmio energetico, dovranno essere seguiti dalla comunicazione ENEA entro 90 giorni  dal termine dei lavori. L’obbligo è rivolto soltanto ad alcune tipologie di lavori indicate sul sito dell’ENEA.

 

La proroga del bonus ristrutturazioni è contenuta nel testo ufficiale della Legge di Bilancio 2021, in vigore dal 1° gennaio 2021.

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L’agevolazione è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

In generale, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono sostenute per:

 la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
 il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
 l'installazione di pannelli solari
 la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
 
Il bonus consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires. Per accedervi è necessario che il vostro acquisto venga eseguito attraverso bonifico bancario o pagamento rateale tramite finanziamento.

 

BONUS CALDAIA
 Detrazione del 50% per l'acquisto o sostituzione di vecchi impianti con caldaie a condensazione, che possiedono un’efficienza media almeno pari alla classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013).

 Detrazione del 65% se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02). 

 

BONUS CONDIZIONATORI

Senza ristrutturazione edilizia, nel caso in cui vi sia la sostituzione del vecchio impianto di climatizzatore con un condizionatore ad alta efficienza energetica, è possibile lo stesso richiedere l’agevolazione fiscale al 65% con un tetto massimo di spesa di 46.154 €.

E’ però di fondamentale importanza per accedere a questo bonus di fornirsi di un climatizzatore con pompa di calore utilizzabile sia per la climatizzazione invernale che per quella estiva.

Il Bonus condizionatori, a differenza di altri bonus, spetta non soltanto ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento.

 

PANNELLI SOLARI
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.
Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Per l’asseverazione dell’intervento concernente l’installazione dei pannelli solari è richiesto:

 un termine minimo di garanzia (fissato in 5 anni per i pannelli e i bollitori e in 2 anni per gli accessori e i componenti tecnici)

 che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea o della Svizzera.

Se, invece, si installa un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, possono essere oggetto di detrazione solo le spese sostenute per la parte riferibile alla produzione di energia termica.
 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO
Per usufruire dell'ecobonus, è necessario che l'acquisto venga eseguito attraverso bonifico bancario o finanziamento.

I pagamenti con Bancomat, PostePay, Carta di Credito, Assegni, sono consentiti solo se connessi ad una documentazione precisa ed incontrovertibile dell’acquisto eseguito.

Il bonifico bancario, per essere accettato, deve essere di tipo “parlante”, ovvero dovrà contenere nella causale di pagamento i seguenti dati:

 Acquisto climatizzatore (oppure caldaia a condensazione, etc...)

 Codice fiscale dell’acquirente oppure partita IVA

 Riferimento al numero della fattura

 Riferimento alla legge del bonus

 I parametri possono subire variazioni in base agli aggiornamenti delle normative vigenti. 

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L’incentivo prevede per il cittadino la possibilità di vedersi restituito il 110% dell’importo versato per sostenere l’intervento di riqualificazione tra il 1° luglio 2020 ed il 30 giugno 2022.

La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione fino al 31 dicembre 2025, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.

In particolare, il Superbonus spetta:

a)per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche nelle seguenti misure:

  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025
 

b)fino al 31 dicembre 2022 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo

c)fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. Stessa scadenza anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.

La ripartizione di tale incentivo avviene in 5 quote annuali, sottoforma di detrazione fiscale, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa il cittadino può optare per uno sconto in fattura immediato pari al 100% dell’importo previsto per l’intervento. Sarà così possibile effettuare gratuitamente l’intervento di riqualificazione energetica.
L’ultimo metodo per beneficiare del Superbonus 110% è quello di effettuare la cessione del credito al fornitore che ha effettuato i lavori (qualora lo accetti) o ad un istituto di credito. 

Per poter ricorrere alla cessione, il contribuente deve acquisire anche

 il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF

 l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 
Il Superbonus 110% sarà concesso per la riqualificazione energetica di edifici unifamiliari con riscaldamento autonomo (come una villetta indipendente) o edifici plurifamiliari (come un condominio) con riscaldamento centralizzato con l’obiettivo di migliorarli di almeno due classi energetiche o comunque portarli alla massima classe possibile. La riqualificazione energetica è perseguibile con interventi mirati, tra cui la sostituzione del sistema di climatizzazione invernale con una pompa di calore elettrica o ibrida. Sono esclusi dall’incentivo gli edifici plurifamiliari con riscaldamento autonomo.

 

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

 condomìni

 persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento

 persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate

 Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo

 cooperative di abitazione a proprietà indivisa

 Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

 associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

 

INTERVENTI TRAINANTI

1. Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare presente all’interno di edifici plurifamiliari.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa:
– fino a 50.000 euro per edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari;
– fino a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici da 2 a 8 unità;
– fino a 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici con più di 8 unità immobiliari.

 

2.Interventi sulle parti comuni di edifici per:
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione o a collettori solari;
– allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell’aria.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa:
– non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici fino a 8 unità immobiliari;
– non superiore a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
In tale importo rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

 

3. Interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari presenti all’interno di edifici plurifamiliari per:
– la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione o a impianti a collettori solari;
– la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell’aria;
– allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione richiamate.
La detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa fino a 30.000 euro. In tale importo rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

 

INTERVENTI COLLATERALI

Tutti gli interventi di risparmio energetico previsti dalla normativa sull’Ecobonus (ad es. acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari), nei limiti di spesa già ammessi, purché eseguiti congiuntamente ad interventi di:
– isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate (di cui al precedente paragrafo 1);
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3).
Se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli del «Codice dei beni culturali e del paesaggio», o gli interventi «potenziati» sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali la detrazione da Superbonus si applica a tutti gli interventi di risparmio energetico cd. «trainati» anche in assenza degli interventi potenziati fermo restando il rispetto dei requisiti minimi e, ove possibile, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari.

I parametri possono subire variazioni in base agli aggiornamenti delle normative vigenti. 

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Entro 90 giorni dal termine dei lavori è necessario inviare la comunicazione all’ENEA relativa agli interventi svolti

La comunicazione va inviata esclusivamente online sul sito ENEA.

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